Art. 1.

      1. Dopo il titolo VII del libro I del codice civile è inserito il seguente:

«Titolo VII-bis

DELL'ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

      Art. 290-bis. - (Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale). - Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenne, che non sia figlio legittimo né legittimato, secondo le forme e la procedura di cui al secondo comma.
      La dichiarazione di cui al primo comma è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegate le dichiarazioni di consenso degli esercenti la potestà genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la potestà genitoriale può anche essere espressa per testamento.
      Qualora l'esercente la potestà genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al secondo comma, secondo periodo, le persone che intendono rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di anni quattordici, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione.

 

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Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentiti il pubblico ministero, le persone che intendono rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.
      La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al secondo comma, sono irrevocabili.
      La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la potestà genitoriale siano resi per effetto di violenza, minaccia o dolo, da chiunque esercitati.

      Art. 290-ter. - (Effetti della dichiarazione). - La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, primo comma, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona per la quale è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio nato fuori del matrimonio.
      La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, primo comma, comporta altresì l'applicazione, alla persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla potestà, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al titolo IX, in quanto compatibili.
      In particolare, qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari e idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 335, 336 e 337.
      I diritti e i doveri di cui al primo e al secondo comma permangono, in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale, nei confronti del minore, indipendentemente

 

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dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che hanno reso la dichiarazione e l'esercente la potestà genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che hanno reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.
      Anche ai fini successori, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale produce effetti solo nei confronti della persona che l'ha resa e della persona per la quale è resa.

      Art. 290-quater. - (Provvedimenti nei confronti del minore). - Qualora le persone che hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, primo comma, ovvero gli esercenti la potestà genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.
      Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, stabilisce, in favore delle persone che hanno reso la dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità e i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente, si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al medesimo periodo».